Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-1706 del 20 ottobre 2025, si è resa necessaria una revisione alla Misura B del Fondo per la Prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, a seguito della modifica normativa intervenuta nel 2025. L’articolo 104, comma 1, della legge regionale n. 9/2025, a modifica della lettera b), comma 5, dell’articolo 2, della legge regionale n. 8/2017, ha ampliato le ipotesi di procedure finanziabili dal Fondo, prevedendo che, oltre ai soggetti “in possesso di accordo omologato dal giudice” a conclusione della procedura di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti, possano beneficiarne anche i soggetti che avviano le procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato, previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (decreto legislativo n. 14/2019).
Risulta pertanto necessario modificare il contenuto delle schede informative (Allegati A e B), i moduli di domanda ed ai relativi obblighi dichiarativi da parte dell’OCC; con l’occasione sono stati chiariti alcuni aspetti procedurali:
- il contributo è destinato esclusivamente a coprire gli acconti sul compenso spettante all’OCC per l’apertura della pratica e la predisposizione della valutazione tecnico-economica iniziale, con esclusione dei costi documentali e delle spese accessorie, che restano a carico del soggetto sovraindebitato;
- le spese di avvio riguardano esclusivamente il compenso e nessun’altra spesa a carico della procedura. L’OCC potrà richiedere prima del deposito della procedura in tribunale delle somme al soggetto sovraindebitato ad esclusivo utilizzo di spese vive per la gestione della pratica (es. marche da bollo, imposte di registro, visure catastali); nel preventivo presentato devono essere indicate solo le spese del compenso e non quelle sopra elencate;
- in caso di compenso inferiore a quanto erogato, è necessario prevedere che l’OCC non sia tenuto alla restituzione delle somme ricevute, nel caso in cui il Tribunale liquidi un compenso inferiore al contributo, a fronte della produzione della debita documentazione riferita ai costi effettivamente sostenuti.
Infine, è stata autorizzata la rimodulazione finanziaria tra le due Misure, destinando euro 648.000,00 per la Misura A ed euro 852.000,00 per la Misura B.
Il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime” è ripartito in due quote:
- la prima, destinata, tra l’altro, a finanziare misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (comma 3, lettera e) e trova applicazione nella Misura A, per sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata di liquidità per l'avvio delle procedure stesse;
- la seconda, finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del decreto legislativo n. 14/2019 (comma 5, lettera b) e trova applicazione nella Misura B, per erogare un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso dello stato di sovraindebitamento, prevedendo che il contributo sia destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice con accredito sul conto della procedura e ai soggetti che avviano le procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Martedì 21 ottobre 2025 ODCEC Torino ha organizzato un momento formativo su "Indebitamento e Sovraindebitamento", in cui Finpiemonte ha illustrato i contenuti e modalità operative delle Misure A e B. La registrazione completa è disponibile qui: https://youtu.be/Z5OSeFzfHYA