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Sintesi bando
La misura mira a migliorare l’accesso a servizi didattici di qualità e inclusivi, contribuendo in particolare ad un’evoluzione dell’offerta per gli utenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, verso una maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro, un miglioramento della qualità e delle condizioni di accessibilità e inclusività del sistema educativo di istruzione e di formazione regionale, il sostegno al diritto alla libera scelta educativa.
Possono presentare proposte gli Enti gestori di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, riconosciute paritarie non commerciali ai sensi dell’art. 1 della legge 62/2000 e del DM n. 61 del 10/03/2021
La Misura finanzia progetti di modernizzazione delle infrastrutture e della strumentazione didattica, volti all’innovazione, diversificazione o potenziamento dei servizi didattici.
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto con intensità fino all'80% dei costi ammissibili e massimo 200.000,00 € per ciascun soggetto richiedente; il contributo minimo è stabilito in funzione del numero di alunni iscritti per ciascun soggetto richiedente:
• fino a 30 alunni: minimo 20.000,00 €;
• fino a 50 alunni: minimo 30.000,00 €;
• 50 – 100 alunni: minimo 40.000,00 €;
• più di 100 alunni: minimo 50.000,00 €.
Può essere presentata una sola domanda per soggetto richiedente, contenente interventi fino a un massimo di 3 sedi.
Istruzioni e presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 18 settembre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 19 marzo 2025 (salvo chiusura anticipata dello sportello a fronte di esaurimento delle risorse disponibili), tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande
Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente l’agevolazione, o da soggetto con poteri di firma da esso delegato (che risulti essere una figura interna al soggetto proponente) e dovrà essere caricato telematicamente (esclusivamente in formato PDF/p7m) insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.
Normativa
Edizioni e versioni
Rendicontazione
FAQ
Come si presenta una domanda?
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 18/09/2024, e fino alle ore 12.00 del 19/03/2025, tramite il portale Sistema Piemonte - FINDOM, compilando il modulo telematico presente al link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande
Per accedere a Sistema Piemonte, il legale rappresentante o il suo delegato deve autenticarsi tramite Certificato di Autenticazione o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio della domanda, previa firma digitale del legale rappresentante, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria. Non è possibile procedere al pre-caricamento della domanda prima dell'apertura dello sportello.
Quante domande si possono presentare?
I proponenti possono presentare una sola domanda per Settore di Intervento.
Ciascuna domanda può interessare un massimo di tre sedi didattiche, tutte afferenti allo stesso Settore di Intervento.
Cosa si intende per Settore di intervento?
I Settori di Intervento sono definiti dall’Allegato I al Regolamento UE 2021/1060 sono previsti dal PR FESR
nell’ambito del RSO 4.2:
121. Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia (per scuole dell’infanzia);
122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria (per scuole primarie e secondarie di primo grado).
Cosa si intende per sede didattica?
Si intende l’edificio oggetto d’intervento, che può ospitare uno o più ordini scolastici.
Nel caso in cui in una stessa sede siano presenti più ordini di scuola, il Settore di intervento dovrà essere determinato dall’ordine di scuola oggetto della maggior parte degli interventi, in termini di valore economico degli stessi.
Come faccio a sapere se sono un potenziale beneficiario ammissibile ai fini del presente bando?
Come specificato nel Paragrafo 2.1 del Bando, possono essere beneficiari i soggetti gestori di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con almeno una sede in Piemonte, riconosciute paritarie ai sensi dell’art. 1 della legge 62/2000, eroganti il servizio in modalità non commerciale secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 5 del Decreto MIM n. 20 del 06/02/2024.
È necessario aver conseguito un Decreto di riconoscimento della parità scolastica rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero dell’Istruzione.
In quanto tempo si ottiene una risposta sull'approvazione della domanda e successiva concessione del contributo?
Come da Paragrafo 3.8 del Bando “Termini del procedimento”, la valutazione della domanda e comunicazione dell’esito è prevista entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini per l’eventuale richiesta di documenti integrativi.
Come posso richiedere il CUP?
Il CUP verrà comunicato successivamente alla presentazione della domanda. Prima dell'emissione delle fatture da parte del fornitore si dovrà attendere il ricevimento del CUP pena la non ammissibilità della spesa (tale disposizione non è applicabile alle spese sostenute tra il 25 marzo 2024, data di approvazione della Scheda di Misura con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-8341, e la data della presentazione della domanda).
Come faccio a sapere se una spesa sostenuta prima dell’ottenimento del CUP sia ammissibile a ricevere il contributo?
Una spesa è ammissibile in assenza di CUP se rispetta le norme di ammissibilità previste dal Bando e se le fatture ad essa associate sono chiaramente riconducibili agli interventi previsti dal progetto presentato ed ammesso a finanziamento e, quindi, alle finalità del Bando.
Cosa si intende per attività economica?
Per attività economica si intende qualunque attività che consista nell’offrire beni e servizi su un mercato.
Ai fini della normativa sugli Aiuti di Stato, la Corte di Giustizia europea ha definito “imprese” gli enti che esercitano un’attività economica, a prescindere dal loro stato giuridico e dalle loro modalità di finanziamento.
È previsto un costo minimo/massimo da sostenere per accedere al contributo?
Sì, è richiesto un costo minimo in funzione del numero di alunni iscritti, nell’anno scolastico 2024-25, presso le sedi didattiche afferenti all’ente gestore (che sarà comunicato all’USR entro il 30 settembre 2024, ai sensi dell’art. 5 comma 5.3 del Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008). Si evidenzia che tale soglia minima dovrà essere rispettata anche a consuntivo, pena la revoca totale del contributo (rif. Par. 5.2.1 lett. g del Bando).
I dettagli sugli importi minimi e massimi ammissibili sono riportati al Paragrafo 2.6 del Bando.
Devo destinare obbligatoriamente il contributo a tutte le sedi gestite dall’ente del quale sono legale rappresentante?
No, non sussiste tale obbligo. L’ente gestore di più sedi didattiche ha facoltà di scegliere le sedi sulle quali intervenire.
Vorrei adeguare la mia sede didattica alla normativa sull'accessibilità per i disabili, prevedendo l'installazione di un bagno per disabili e di un montascale.
Tali opere sono ammissibili a ricevere il contributo?
Sì, se correlati agli obiettivi di miglioramento della qualità didattica e dell’accessibilità ed inclusività della scuola.
Tali interventi possono essere ammissibili solo se addizionali/migliorativi rispetto ai requisiti normativi obbligatori, mentre NON saranno ammissibili qualora costituiscano mero adeguamento alle norme di legge.
È possibile richiedere il contributo per lavori già previsti/deliberati dagli organi scolastici prima della pubblicazione del bando?
Sì, è possibile. Tali lavori sono ammissibili a ricevere il contributo se:
• previsti in un progetto complessivo che non dovrà essere materialmente completato o pienamente attuato al momento della presentazione della domanda;
• coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità didattica su cui si fonda la proposta progettuale.
Le spese ad essi associate potranno essere ammissibili se relative a fatture emesse e sostenute a decorrere dal 25 marzo 2024, data di approvazione della Scheda tecnica di Misura di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-8341.
Si evidenzia che il periodo di emissione/quietanza delle fatture non è la sola condizione che determina l’ammissibilità delle spese; è infatti necessario che le spese sostenute siano effettivamente legate al progetto presentato e tale condizione sarà oggetto di controllo da parte di Finpiemonte, secondo quanto previsto dal Bando.
Ai fini del presente bando, cosa si intende per attrezzature e per strumentazione didattica?
Sono attrezzature gli arredi (fissi o mobili) funzionali all’espletamento dell’attività didattica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tavoli, sedie, sgabelli, cattedre, scrivanie, armadi, scaffalature), così come i sussidi didattici necessari allo stesso fine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cavalletti per dipingere o per scolpire, lavagne, pannelli per appendere disegni/poster, sussidi audiovisivi, etc.).
Tali attrezzature devono intendersi a servizio esclusivamente dell’attività didattica e non di quella amministrativa.
Relativamente all'acquisto di attrezzature ci sono indicazioni da seguire? Bisogna attingere da un elenco almeno indicativo di scelta?
Non è previsto un elenco dal quale scegliere le attrezzature da acquistare.
Le stesse dovranno essere acquistate in coerenza con gli obiettivi del progetto presentato e, ai fini dell'ammissibilità delle spese, in conformità con le regole di rendicontazione richiamate nel Bando.
Si segnala che, essendo la Misura finanziata a valere sul PR FESR 2021-27, gli interventi (ivi compreso l'acquisto delle attrezzature) dovranno essere realizzati nel rispetto del principio del DNSH, che si applica anche alle Misure finanziate con i fondi strutturali europei. Si evidenzia a tal proposito che il mancato rispetto del principio DNSH costituisce causa di revoca totale del contributo (rif. Par. 5.2.1 lett. e del Bando).
Per il dettaglio sulle disposizioni relative al rispetto del principio del DNSH, consultare il Paragrafo 2.4 del Bando.
Sono il legale rappresentante di un ente gestore di scuola paritaria non commerciale e nella mia sede didattica sono presenti anche servizi educativi (rivolti ai bambini di 0-3 anni). Posso richiedere il contributo per interventi sulle strutture/sui locali ospitanti tali servizi?
No, considerate le finalità del presente Bando, coerenti con l’Azione IV.4ii.1 del PR FESR, gli interventi sono ammissibili nella misura in cui sono destinati ad attività corrispondenti agli ordinamenti dell’istruzione, dalla scuola per l’infanzia alla primaria e secondaria di primo grado.
Non sono pertanto ammissibili interventi destinati ad agevolare l’erogazione di servizi educativi (0-3 anni).
Posso richiedere il contributo per interventi di ampliamento della mia sede didattica?
No, non sono consentiti interventi che comportino l’aumento di superficie e/o volumetrie degli edifici esistenti riconducibili agli “interventi di nuova costruzione” come definiti dal comma 1, lett. e) dell’art. 3, del DPR 380/2001.
Posso richiedere il contributo per la costruzione di un nuovo fabbricato a servizio della mia scuola?
No, non sono consentiti interventi di realizzazione di nuovi edifici.
La mia scuola chiude e il progetto per il quale ho richiesto il contributo non è terminato. Che succede?
La chiusura della scuola e la mancata realizzazione del progetto sono motivo di revoca totale del contributo ai sensi del Paragrafo 5.2.1 del Bando.
La mia scuola chiude entro cinque anni dal saldo di contributo. Che succede?
Tale scenario è motivo di revoca parziale del contributo ai sensi del Paragrafo 5.2.2 del Bando.
È possibile rendicontare come spese ammissibili anche fatture relative ad opere infrastrutturali per le quali vengono richieste agevolazioni fiscali per interventi edilizi?
Il paragrafo 2.7 del bando prevede che “Il contributo concedibile (…) non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili”. Pertanto, non sono ammissibili spese per le quali siano chieste agevolazioni fiscali per interventi edilizi.
Con riferimento al Modello B, cosa si intende per separazione contabile?
Si intende che la contabilità dell’ente gestore deve consentire di evincere che il contributo pubblico, eventualmente concesso a seguito di ammissione a finanziamento, verrà utilizzato solo per attività non economiche e che non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività economiche.
Come posso rendicontare le fatture emesse antecedentemente all’ottenimento del CUP?
Per rendicontare delle fatture relative a spese ammissibili sostenuta tra la data di approvazione della scheda tecnica di misura (25 marzo 2024) e quella di ottenimento del CUP, occorrerà annullare tali fatture attraverso la compilazione dell’apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile sul sito di Finpiemonte (di prossima pubblicazione).
La domanda è la seguente: è necessario effettuare l’accesso alla piattaforma solo ed esclusivamente con lo SPID del legale rappresentante o è possibile anche tramite lo SPID di una persona delegata?
È possibile accedere anche con lo SPID di una persona delegata che deve però essere interna alla scuola e avere i poteri di firma.
In questo secondo caso, come si dimostra la delega? Va allegata in piattaforma?
La delega è un atto formale che attesti i poteri legali di firma e deve essere allegata alla domanda.
Infine, per quanto riguarda la firma digitale della richiesta vera e propria, in caso di delega accettata la persona delegata può anche firmare o per quella serve comunque necessariamente la firma del legale rappresentante dell’ente proponente?
Ovviamente il soggetto delegato, avendo i poteri di firma, potrà firmare digitalmente la domanda in vece del legale rappresentante.
Non è previsto il caricamento della domanda e la sottoscrizione della stessa da parte di un consulente esterno anche se formalmente delegato dal beneficiario.
Nel caso in cui dovessi presentare due domande di agevolazione per due Settori d’Intervento diversi, come si calcolano gli importi minimi progettuali previsti al Paragrafo 2.6 del Bando?
In caso di presentazione di due domande distinte per ente gestore, la soglia minima deve essere rispettata considerando la somma dei costi progettuali riportati nei quadri economici di entrambe le domande. Pertanto la singola domanda può avere un importo inferiore a quella richiesta; ai fini dell’ammissibilità, occorrerà raggiungere la soglia minima richiesta con il concomitante invio della seconda domanda.
Nel caso di scuole gestite direttamente da enti ecclesiastici, quale documentazione può essere caricata in sostituzione dello Statuto?
Può essere caricata l'ultima dichiarazione inviata dalla Curia all'USR in attestazione della natura di ente ecclesiastico e l'ultimo nulla osta all'apertura della scuola rilasciato all'ente gestore dalla Prefettura competente per territorio.
E’ possibile presentare un progetto che NON prevede interventi per il miglioramento delle condizioni di accessibilità e inclusività, per consentire una piena accessibilità e partecipazione degli studenti con disabilità (di cui al punto d del paragrafo 2.2)?
No. Tra gli obiettivi del bando enunciati al paragrafo 1.2 figura esplicitamente quello di contribuire all’evoluzione dell’offerta per gli utenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali. La rilevanza di tale obiettivo è opportunamente declinata nell’ambito dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 3 al bando. Nello specifico, il criterio di valutazione n. 7 “Investimenti focalizzati a garantire un migliore accesso e servizi ad alunni/studenti con disabilità e bisogni speciali” attribuisce maggior punteggio ai progetti che prevedono una percentuale più rilevante di spese proprio nell’ambito della tipologia di intervento di cui al Paragrafo 2.2 lett. d). Al contempo, progetti che, per tale tipologia di intervento, prevedano una percentuale di spesa (sul totale dei costi diretti ammissibili) inferiore o uguale al 10%, ottengono punteggio pari a zero e non superano la soglia minima di punteggio (pari a 6) richiesta al fine di poter proseguire nell’iter di valutazione.
Nel testo del bando viene indicato che “Per risultare ammissibili, i progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo almeno pari a 28/46”. In che modo è possibile raggiungere il punteggio minimo previsto quale soglia di sbarramento?
L’articolazione dei criteri di valutazione riportati nell’Allegato 3 al bando indica per ogni criterio il punteggio massimo che è possibile conseguire ed il “punteggio minimo richiesto”. La soglia complessiva di 28 punti (data dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per i singoli item) deve essere pertanto conseguita superando, al contempo, per ciascun criterio di valutazione, le soglie di punteggio minimo richieste. Non è possibile prevedere compensazioni tra i punteggi attributi a diversi criteri, a salvaguardia della qualità progettuale complessiva e del perseguimento degli obiettivi del bando.
Responsabili
Responsabile di procedimento di concessione: Fabrizio Gramaglia
Responsabile di procedimento di controllo: Filippo Marzucchi