L.R. 18/94 - Cooperative sociali - 354
2019
[In vigore dal 21/10/2019 - In corso]
Favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sociale sul territorio regionale.
Cooperative sociali iscritte all'Albo regionale
che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi
(sezione A);
che attraverso lo svolgimento di attività diverse –agricole, industriali, commerciali o di servizi- inseriscono al lavoro soggetti svantaggiati (sezione B);
Consorzi di cooperative sociali di tipo A e B costituiti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. (sezione C).
Interventi a sostegno dell'avvio di impresa o a sostegno di investimenti propedeutici all'incremento occupazionale, tramite aumento di capitale

Concessione di finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 50 o 70% della spesa con fondi regionali a tasso zero. L’intervento del fondo regionale non può superare euro 280.000 per tutti gli obiettivi fatta eccezione:
- per l’incremento di capitale sociale, tetto massimo di finanziamento euro 500.000 per cui è previsto un intervento regionale di euro 350.000,00,se la cooperativa sociale ha più di 250 occupati;
- per spese in conto gestione, tetto massimo di finanziamento euro 100.000 per cui è previsto un intervento regionale pari ad euro 70.000
Concessione di garanzie fideiussorie a valere sui finanziamenti per investimenti produttivi a copertura dell’80% della quota fondi bancari.
Data ultimo comitato: 29 set 2021